Riferimenti normativi
I servizi di investimento sono attività, prestate da determinati soggetti, attraverso le quali è possibile impiegare, sotto varie forme, il denaro dei risparmiatori in attività finanziarie.
Essi sono individuati dal D.lgs. 58/1998 (Testo unico della finanza, la principale legge nazionale in materia di investimenti) recentemente aggiornato con le modifiche apportate dalla L. n. 145 del 30 dicembre 2018, in vigore dal 1 gennaio del 2019, e precisamente:
Essi sono individuati dal D.lgs. 58/1998 (Testo unico della finanza, la principale legge nazionale in materia di investimenti) recentemente aggiornato con le modifiche apportate dalla L. n. 145 del 30 dicembre 2018, in vigore dal 1 gennaio del 2019, e precisamente:
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- negoziazione per conto proprio;
- gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- consulenza in materia di investimenti.
I servizi di investimento non rappresentano attività esclusive di una banca, ma possono essere prestati da una pluralità di soggetti, purchè dotati di una specifica autorizzazione rilasciata, per quanto concerne le entità di diritto italiano, a seconda dei casi, dalla Consob o dalla Banca d'Italia. L'autorizzazione può essere rilasciata a:
La Consob sul proprio sito internet pubblica l'albo delle imprese di investimento italiane (sim), di quelle comunitarie e di quelle extra-comunitarie. Ciascuno può quindi verificare se l'intermediario con cui è entrato in contatto è autorizzato e a quali servizi. Analoga verifica può essere effettuata presso la Banca d'Italia per i soggetti bancari.
- società di intermediazione mobiliare (sim) italiane: possono essere autorizzate dalla Consob ad offrire tutti i servizi di investimento;
- banche italiane: possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ad offrire tutti i servizi di investimento;
- società di gestione del risparmio: possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di gestione di portafogli, dell'attività di consulenza e di commercializzazione di fondi comuni o sicav;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario tenuto dalla Banca d'Italia: possono essere autorizzati alla negoziazione per conto proprio e all'esecuzione degli ordini dei clienti (limitatamente agli strumenti finanziari derivati), nonché al servizio di sottoscrizione o collocamento;
- banche di Paesi comunitari: possono offrire in Italia i servizi per i quali sono state autorizzate dall'autorità di vigilanza del Paese d'origine;
- imprese di investimento di Paesi comunitari: possono offrire in Italia i servizi per i quali sono state autorizzate dall'autorità di vigilanza del Paese d'origine;
- imprese di investimento extra-comunitarie: possono essere autorizzate dalla Consob ad offrire in Italia tutti i servizi di investimento;
- banche extra-comunitarie: possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ad offrire in Italia tutti i servizi di investimento;
- agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze: possono svolgere l'attività di esecuzione di ordini, collocamento, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza.
La Consob sul proprio sito internet pubblica l'albo delle imprese di investimento italiane (sim), di quelle comunitarie e di quelle extra-comunitarie. Ciascuno può quindi verificare se l'intermediario con cui è entrato in contatto è autorizzato e a quali servizi. Analoga verifica può essere effettuata presso la Banca d'Italia per i soggetti bancari.
Al fine di ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di uno o più servizi di investimento è necessario possedere una serie di requisiti, tra i quali:
- l’adozione della forma di società per azioni;
- la collocazione in Italia della sede legale e della direzione generale della società;
- la presenza di un capitale sociale non inferiore a quello stabilito in via generale dalla Banca d’Italia, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi per i quali si chiede l’autorizzazione;
- la presentazione, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, di un programma concernente l’attività iniziale e di una relazione sulla struttura organizzativa, che deve essere adeguata alla prima;
- il possesso, da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo oltre che dei requisiti di indipendenza eventualmente previsti dal codice civile o dalla statuto, dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Ministro dell’economia e delle finanze, adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob;
- il possesso, da parte dei soci che detengono una partecipazione “qualificata” del capitale (superiore al 5% delle azioni con diritto di voto), dei requisiti di onorabilità stabiliti da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e la mancanza di tali requisiti comporta la sospensione del diritto di voto e l’impugnabilità, anche da parte della Consob e della Banca d’Italia, delle deliberazioni assunte con il voto determinante dei soci che avrebbero dovuto astenersi;
- è condizionato ad una preventiva comunicazione alla Consob;
- può svolgersi in regime di libera prestazione dei servizi;
- può essere svolta mediante apertura di succursali
- è consentito solo a condizione che il quadro normativo del Paese nel quale ha sede l'impresa sia reciproco a quello italiano;
- è necessaria una specifica autorizzazione da parte della Consob;
- potrebbe essere concessa solo per un determinato numero di serivizi e solo a condizione di stabilire una succursale in Italia
Al momento nessuna impresa di investimento extracomunitaria è autorizzata ad operare in Italia.
Il principale obbligo gravante sui soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento è che gli stessi devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, sia nell'interesse dei clienti, che nel più generico interesse pubblico alla integrità dei mercati.
Essi, inoltre, sono obbligati a rispettare il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo (in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine.
Sarà quindi necessario:
- acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
- disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
- svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.